L'organizzazione di AIC si articola su due livelli:
l'organizzazione provinciale e l'organizzazione
territoriale .
Organizzazione Decentrata :
AIC si organizza sul territorio provinciale, sulla base delle autonomie dei
gruppi locali che ne costituiscono la struttura. Gli aderenti all'associazione
residenti nel medesimo comune possono costituirsi in circolo locale. La
costituzione dei gruppi locali avviene sulla base delle procedure stabilite
dalla Direzione provinciale. Successivamente alla costituzione i gruppi locali
possono stabilire, attraverso un proprio regolamento, i modi e la forma della
loro organizzazione interna e della loro azione nell'ambito delle finalit�
generali dell'Associazione. Gli statuti locali devono essere approvati dalla
Direzione provinciale. Il Comitato esecutivo ha la facolt� di attivare sul
territorio tutte quelle forme organizzative o semplicemente aggregative utili a
permettere il radicamento dell'Associazione in tutto il territorio della
Provincia. Gli statuti e le forme utili a tale scopo sono deliberate di volta
in volta.
A) Organizzazione provinciale
.Organi provinciali:
• L'assemblea dei soci
• Il Presidente onorario
• Il Presidente
• Il Coordinatore provinciale
• Il Tesoriere
• Il Collegio dei revisori dei conti
• La Direzione provinciale
• Il Comitato esecutivo
• Il Collegio dei Consulenti legali
B) Organizzazione territoriale
Qualora il Comitato esecutivo non abbia deliberato differenti forme
organizzative territoriali, la struttura periferica si articola in 2 organi.
Organi territoriali:
• Il Coordinatore comunale
• Il Coordinatore comprensoriale
Art. 5 
L'Assemblea dei Soci
E' costituita da tutti gli iscritti ad AIC e dai gruppi
locali.
Elegge a maggioranza semplice il Presidente, la
Direzione provinciale ed il Collegio dei Revisori dei conti.
Approva inoltre, a maggioranza semplice:
• il programma e la relazione sull'attivit�
• il bilancio preventivo e consuntivo
• i regolamenti interni
• le quote associative
• le eventuali modifiche statutarie.
Art. 6 
Il Presidente onorario
Viene designato dall'Assemblea dei soci ed eletto a
maggioranza semplice, per aver contribuito alla fondazione dell'associazione,
alla delineazione delle direttive di sviluppo tracciate durante la fase
iniziale di promozione e crescita della associazione. Partecipa di diritto e
con diritto di voto alle riunioni di tutti gli organismi associativi.
Art. 7

Il Presidente
Il Presidente dell'Associazione in carica rappresenta
l'Associazione a tutti gli effetti di legge, convoca e presiede l'Assemblea dei
soci, la Direzione provinciale e il Comitato esecutivo, ha il potere di
iniziativa e di proposta.
Il Presidente � eletto a maggioranza semplice
dall'Assemblea dei soci su proposta della Direzione provinciale, che sceglier�
uno o pi� candidati al suo interno con votazione a maggioranza dei due terzi
dei componenti. Dura in carica 3 anni ed � rieleggibile.
Il Presidente pu� avvalersi di collaboratori di sua
scelta, a cui affidare specifici incarichi.
Il Presidente ha l'obbligo di convocare la Direzione
provinciale almeno tre volte l'anno.
Al termine del suo mandato, in qualit� di
"past-president" continua a far parte di diritto della Direzione provinciale.
E' invitato di diritto a tutte le riunioni degli
organismi territoriali.
Ha il potere di proporre al Comitato esecutivo ed alla
Direzione provinciale la revoca delle nomine effettuate dal Comitato esecutivo
stesso e dalla Direzione provinciale. Queste delibere vengono adottate con la
maggioranza dei due terzi dei componenti.
Art. 8

Il Coordinatore provinciale
Collabora strettamente con il Presidente, coordina e
promuove i gruppi in cui si articola la struttura territoriale organizzativa di
AIC, ha potere di iniziativa e proposta.
E' responsabile del tesseramento.
Il Coordinatore provinciale � eletto dalla Direzione
provinciale fra i suoi membri su proposta del Presidente. Dura in carica 3 anni
e pu� essere rinominato.
Il Coordinatore pu� avvalersi di collaboratori di sua
scelta a cui affidare specifici incarichi.
Partecipa con diritto di voto alla Direzione provinciale
ed al Comitato esecutivo.
Convoca, in collaborazione con il Presidente
dell'Associazione, almeno 3 volte l'anno, le assemblee dei Coordinatori
comprensoriali e Comunali.
Al termine del mandato partecipa di diritto alla
Direzione provinciale.
Art. 9

La Direzione provinciale
E' l'organismo di direzione e di promozione
dell'attivit� dell'Associazione. Dura in carica 3 anni.
Sono membri della Direzione provinciale:
• Il Presidente onorario, il Presidente, il
Coordinatore provinciale.
• I responsabili dei gruppi territoriali
regolarmente costituiti.
• Il numero dei componenti della direzione viene
stabilito dall'Assemblea. I componenti sono eletti a maggioranza semplice
dall'Assemblea dei soci sulla base di una lista proposta dal Presidente
provinciale durante la medesima Assemblea dei soci. La votazione avviene per
scrutinio palese.
• Un massimo di 10 componenti cooptati, con
votazione a maggioranza semplice dalla Direzione provinciale, su proposta del
Comitato esecutivo.
Alle riunioni � possibile prevedere la presenza di
invitati.
La Direzione provinciale designa il Coordinatore
provinciale votando a maggioranza semplice la proposta del Presidente.
La Direzione provinciale uscente, con la maggioranza dei
due terzi dei suoi componenti, individuer� il candidato presidente da proporre
all'Assemblea dei soci.
Art.10 
Il Comitato esecutivo
E' l'organismo composto al massimo da 10 persone. Ne
fanno parte di diritto il Presidente Onorario ed il Presidente in carica, il
Coordinatore provinciale, 3 membri scelti tra i coordinatori comunali, 4
cooptati con votazione a maggioranza semplice del Comitato esecutivo tra i
membri della Direzione provinciale .
Ha il compito di intraprendere iniziative ed assumere
tutte le decisioni utili al funzionamento dell'Associazione di cui
successivamente relazioner� alla Direzione provinciale . Qualora
non siano incompatibili con i principi stabiliti dal presente statuto, il
Comitato esecutivo ha la facolt� di approvare con una maggioranza dei due terzi
dei suoi componenti dei regolamenti migliorativi del presente statuto, al fine
di rendere pi� direttamente perseguibile il raggiungimento degli scopi sociali
dell'Associazione.
Art.11

Il Collegio dei revisori dei conti
E' composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti,
nominati dall'Assemblea ogni 3 anni anche fra persone non iscritte all'AIC.
Nella sua prima riunione il Collegio elegge fra i membri
effettivi il proprio Presidente. Il Collegio ha funzioni
ispettive sulla gestione amministrativa dell'associazione e ne riferisce alla
Direzione.
Art.12

Il Collegio dei Consulenti legali
E' composto da 3 membri, nominati dalla Direzione
provinciale ogni 3 anni, anche fra persone non iscritte all'AIC. Ha il compito
di approfondire tematiche di carattere legale.
Art.13

Il Coordinatore comunale
Coordina la struttura territoriale organizzativa di AIC
relativa al comune (o ai comuni) di appartenenza e promuove le attivit�
dell'Associazione nella autonomia del proprio gruppo, ha potere di iniziativa e
proposta.
Il Coordinatore comunale � eletto dall'Assemblea dei
soci iscritti nel comune di riferimento (o ai comuni) a maggioranza semplice
dei votanti dura in carica 2 anni ed � rieleggibile.
Il gruppo locale definisce attraverso un proprio
regolamento i modi e la forma della propria organizzazione interna, nell'ambito
delle finalit� generali dell'associazione.
E' membro di diritto della Direzione provinciale.
Art. 14

Il Coordinatore comprensoriale
Coordina i gruppi in cui si articola la struttura
territoriale comprensoriale di AIC. Viene eletto a maggioranza semplice tra i
Coordinatori comunali del Comprensorio di appartenenza. Dura in carica 2 anni
ed � rieleggibile.
Art. 15

Il Patrimonio sociale
Entrate dell'Associazione
Le entrate di AIC sono costituite:
• dalla quota di iscrizione dei Soci ordinari e
sostenitori
• da versamenti volontari degli associati
• da contributi di privati e di chiunque altro
intenda sostenere l'attivit� dell'associazione.
Art. 16

Dimissioni dei soci
Il socio dimissionario o il socio che, comunque, cessa
di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Art. 17

Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria
designer� uno o pi� liquidatori determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sar� devoluto
secondo le indicazioni dell'Assemblea e dei liquidatori .
Art. 18

Commissariamento
Il Comitato esecutivo, su proposta di almeno 2 dei suoi
membri, con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi, pu� deliberare
il commissariamento dei suoi organi territoriali, qualora si riscontrino casi
di evidente contravvenzione dei fini generali dell'Associazione. In questo caso
nomina un Commissario ad acta con il compito di indire una nuova Assemblea per
il rinnovo degli organi del circolo.
Art. 19

Norme per la modifica dello statuto
Eventuali modifiche allo statuto possono essere
apportate attraverso una votazione a maggioranza qualificata dell'Assemblea
provinciale, su proposta della met� pi� uno dei membri del Comitato esecutivo.
La maggioranza richiesta � dei due terzi degli associati.
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa
rinvio alle norme di legge in materia.
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