Casa
Aiuto
Mappa
Guestbook
Calendario appuntamenti
Area reservataArea riservata
Nome :
Password :
 
 

 

 

 
 

Art. 1
Denominazione e Sede

E' costituita l'Associazione denominata Associazione di Iniziativa Civica (AIC) con sede a Trento. L'indirizzo è determinato con decisione della Direzione sulla base della scelta di localizzazione.


Art. 2

Finalità Associative

AIC è un'Associazione culturale e di iniziativa civica che persegue e sostiene la crescita culturale, civica e professionale del Trentino. A tal fine intende promuovere il confronto ed il dibattito con gli ambienti politico-istituzionali, sui temi e gli argomenti ritenuti rilevanti per lo sviluppo del territorio.

Intende inoltre rappresentare uno strumento di ascolto delle problematiche relative alle diverse realtà territoriali, contribuendo ad elaborare soluzioni e proposte a livello istituzionale, locale e provinciale, da parte dei referenti istituzionali che si adoperino a rappresentarne le istanze.

AIC per la realizzazione di tali scopi promuoverà seminari di formazione, incontri pubblici, dibattiti, convegni, e in generale ogni forma di approfondimento, libera discussione ed elaborazione culturale.

AIC intende infine favorire la costituzione di gruppi di lavoro organizzati in commissioni, volti a risolvere problematiche specifiche, contribuendo così all'elaborazione a livello istituzionale degli obiettivi che intende promuovere.


Art. 3

Modalità d'adesione

L'adesione all'associazione avviene su base provinciale. E' da considerarsi iscritto ad AIC chi si riconosce nel presente statuto e sottoscrive il Documento d'intenti dell'Associazione. I soci possono essere ordinari o sostenitori . L'entità delle rispettive quote associative sarà stabilita annualmente dall'Assemblea con votazione a maggioranza semplice. Soci ordinari e soci sostenitori hanno pari diritti.


Art. 4

Gli Organi


L'organizzazione di AIC si articola su due livelli:

l'organizzazione provinciale e l'organizzazione territoriale .

Organizzazione Decentrata : AIC si organizza sul territorio provinciale, sulla base delle autonomie dei gruppi locali che ne costituiscono la struttura. Gli aderenti all'associazione residenti nel medesimo comune possono costituirsi in circolo locale. La costituzione dei gruppi locali avviene sulla base delle procedure stabilite dalla Direzione provinciale. Successivamente alla costituzione i gruppi locali possono stabilire, attraverso un proprio regolamento, i modi e la forma della loro organizzazione interna e della loro azione nell'ambito delle finalità generali dell'Associazione. Gli statuti locali devono essere approvati dalla Direzione provinciale. Il Comitato esecutivo ha la facoltà di attivare sul territorio tutte quelle forme organizzative o semplicemente aggregative utili a permettere il radicamento dell'Associazione in tutto il territorio della Provincia. Gli statuti e le forme utili a tale scopo sono deliberate di volta in volta.

A) Organizzazione provinciale

.Organi provinciali:

• L'assemblea dei soci

• Il Presidente onorario

• Il Presidente

• Il Coordinatore provinciale

• Il Tesoriere

• Il Collegio dei revisori dei conti

• La Direzione provinciale

• Il Comitato esecutivo

• Il Collegio dei Consulenti legali


B) Organizzazione territoriale

Qualora il Comitato esecutivo non abbia deliberato differenti forme organizzative territoriali, la struttura periferica si articola in 2 organi.

Organi territoriali:

• Il Coordinatore comunale

• Il Coordinatore comprensoriale


Art. 5

L'Assemblea dei Soci

E' costituita da tutti gli iscritti ad AIC e dai gruppi locali.

Elegge a maggioranza semplice il Presidente, la Direzione provinciale ed il Collegio dei Revisori dei conti.

Approva inoltre, a maggioranza semplice:

• il programma e la relazione sull'attività

• il bilancio preventivo e consuntivo

• i regolamenti interni

• le quote associative

• le eventuali modifiche statutarie.


Art. 6

Il Presidente onorario

Viene designato dall'Assemblea dei soci ed eletto a maggioranza semplice, per aver contribuito alla fondazione dell'associazione, alla delineazione delle direttive di sviluppo tracciate durante la fase iniziale di promozione e crescita della associazione. Partecipa di diritto e con diritto di voto alle riunioni di tutti gli organismi associativi.


Art. 7

Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione in carica rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di legge, convoca e presiede l'Assemblea dei soci, la Direzione provinciale e il Comitato esecutivo, ha il potere di iniziativa e di proposta.

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci su proposta della Direzione provinciale, che sceglierà uno o più candidati al suo interno con votazione a maggioranza dei due terzi dei componenti. Dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.

Il Presidente può avvalersi di collaboratori di sua scelta, a cui affidare specifici incarichi.

Il Presidente ha l'obbligo di convocare la Direzione provinciale almeno tre volte l'anno.

Al termine del suo mandato, in qualità di "past-president" continua a far parte di diritto della Direzione provinciale.

E' invitato di diritto a tutte le riunioni degli organismi territoriali.

Ha il potere di proporre al Comitato esecutivo ed alla Direzione provinciale la revoca delle nomine effettuate dal Comitato esecutivo stesso e dalla Direzione provinciale. Queste delibere vengono adottate con la maggioranza dei due terzi dei componenti.


Art. 8

Il Coordinatore provinciale

Collabora strettamente con il Presidente, coordina e promuove i gruppi in cui si articola la struttura territoriale organizzativa di AIC, ha potere di iniziativa e proposta.

E' responsabile del tesseramento.

Il Coordinatore provinciale è eletto dalla Direzione provinciale fra i suoi membri su proposta del Presidente. Dura in carica 3 anni e può essere rinominato.

Il Coordinatore può avvalersi di collaboratori di sua scelta a cui affidare specifici incarichi.

Partecipa con diritto di voto alla Direzione provinciale ed al Comitato esecutivo.

Convoca, in collaborazione con il Presidente dell'Associazione, almeno 3 volte l'anno, le assemblee dei Coordinatori comprensoriali e Comunali.

Al termine del mandato partecipa di diritto alla Direzione provinciale.

 Art. 9
La Direzione provinciale

E' l'organismo di direzione e di promozione dell'attività dell'Associazione. Dura in carica 3 anni.

Sono membri della Direzione provinciale:

• Il Presidente onorario, il Presidente, il Coordinatore provinciale.

• I responsabili dei gruppi territoriali regolarmente costituiti.

• Il numero dei componenti della direzione viene stabilito dall'Assemblea. I componenti sono eletti a maggioranza semplice dall'Assemblea dei soci sulla base di una lista proposta dal Presidente provinciale durante la medesima Assemblea dei soci. La votazione avviene per scrutinio palese.

• Un massimo di 10 componenti cooptati, con votazione a maggioranza semplice dalla Direzione provinciale, su proposta del Comitato esecutivo.

Alle riunioni è possibile prevedere la presenza di invitati.

La Direzione provinciale designa il Coordinatore provinciale votando a maggioranza semplice la proposta del Presidente.

La Direzione provinciale uscente, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, individuerà il candidato presidente da proporre all'Assemblea dei soci.

Art.10
Il Comitato esecutivo

E' l'organismo composto al massimo da 10 persone. Ne fanno parte di diritto il Presidente Onorario ed il Presidente in carica, il Coordinatore provinciale, 3 membri scelti tra i coordinatori comunali, 4 cooptati con votazione a maggioranza semplice del Comitato esecutivo tra i membri della Direzione provinciale .

Ha il compito di intraprendere iniziative ed assumere tutte le decisioni utili al funzionamento dell'Associazione di cui successivamente relazionerà alla Direzione provinciale . Qualora non siano incompatibili con i principi stabiliti dal presente statuto, il Comitato esecutivo ha la facoltà di approvare con una maggioranza dei due terzi dei suoi componenti dei regolamenti migliorativi del presente statuto, al fine di rendere più direttamente perseguibile il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione.

Art.11
Il Collegio dei revisori dei conti

E' composto da 5 membri, 3 effettivi e 2 supplenti, nominati dall'Assemblea ogni 3 anni anche fra persone non iscritte all'AIC.

Nella sua prima riunione il Collegio elegge fra i membri effettivi il proprio Presidente. Il Collegio ha funzioni ispettive sulla gestione amministrativa dell'associazione e ne riferisce alla Direzione.

Art.12
Il Collegio dei Consulenti legali

E' composto da 3 membri, nominati dalla Direzione provinciale ogni 3 anni, anche fra persone non iscritte all'AIC. Ha il compito di approfondire tematiche di carattere legale.

 Art.13
Il Coordinatore comunale

Coordina la struttura territoriale organizzativa di AIC relativa al comune (o ai comuni) di appartenenza e promuove le attività dell'Associazione nella autonomia del proprio gruppo, ha potere di iniziativa e proposta.

Il Coordinatore comunale è eletto dall'Assemblea dei soci iscritti nel comune di riferimento (o ai comuni) a maggioranza semplice dei votanti dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Il gruppo locale definisce attraverso un proprio regolamento i modi e la forma della propria organizzazione interna, nell'ambito delle finalità generali dell'associazione.

E' membro di diritto della Direzione provinciale.

Art. 14
Il Coordinatore comprensoriale

Coordina i gruppi in cui si articola la struttura territoriale comprensoriale di AIC. Viene eletto a maggioranza semplice tra i Coordinatori comunali del Comprensorio di appartenenza. Dura in carica 2 anni ed è rieleggibile.

Art. 15
Il Patrimonio sociale

Entrate dell'Associazione

Le entrate di AIC sono costituite:

• dalla quota di iscrizione dei Soci ordinari e sostenitori

• da versamenti volontari degli associati

• da contributi di privati e di chiunque altro intenda sostenere l'attività dell'associazione.


Art. 16
Dimissioni dei soci

Il socio dimissionario o il socio che, comunque, cessa di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.


Art. 17
Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento l'Assemblea straordinaria designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea e dei liquidatori .


Art. 18
Commissariamento

Il Comitato esecutivo, su proposta di almeno 2 dei suoi membri, con votazione a maggioranza qualificata dei due terzi, può deliberare il commissariamento dei suoi organi territoriali, qualora si riscontrino casi di evidente contravvenzione dei fini generali dell'Associazione. In questo caso nomina un Commissario ad acta con il compito di indire una nuova Assemblea per il rinnovo degli organi del circolo.


Art. 19
Norme per la modifica dello statuto

Eventuali modifiche allo statuto possono essere apportate attraverso una votazione a maggioranza qualificata dell'Assemblea provinciale, su proposta della metà più uno dei membri del Comitato esecutivo. La maggioranza richiesta è dei due terzi degli associati.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio alle norme di legge in materia.


 


 
© 2004 AIC Trentino it.